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Fenomeno della rinuncia alla proprietà

Il nuovo Parlamento – e, quando ci sarà, il nuovo Governo – dovrebbero riflettere su un tema che il Sole 24Ore è tornato a trattare più volte in pochi mesi, a riprova della sua (sconcertante) attualità: quello della rinuncia alla proprietà degli immobili.
Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile persino immaginare un fenomeno del genere. Ora, invece, capita che sempre più proprietari si informino sulle modalità con cui liberarsi di “beni” che – in molti casi – non danno alcun reddito, sono fonti di spese e non hanno mercato, non essendovi nessuno disponibile ad acquistarli o a prenderli in locazione.
Il-Sole24Ore-8-4-2018È un fenomeno che fa il paio con un altro, quello del costante aumento delle cosiddette “unità collabenti”, vale a dire gli immobili ridotti in ruderi a causa del loro accentuato livello di degrado. Secondo gli ultimi rilevamenti dell’Agenzia delle entrate, rispetto al 2011 – ultimo anno pre Imu – questi immobili sono aumentati del 70%, essendo passati da 278.121 a 474.165 (+196.044). Si tratta di costruzioni che costituiscono un vero e proprio peso per i loro proprietari, che in numero crescente li riducono in ruderi oppure li vedono finire in condizioni di fatiscenza.
È nello spropositato aumento della tassazione locale (patrimoniale) sugli immobili iniziato nel 2012 che risiede la principale causa dell’interesse per la rinuncia alla proprietà (unitamente – come rileva Angelo Busani sul Sole 24Ore del 26 marzo – alla ridotta capacità reddituale delle famiglie).
Il carico di imposizione fiscale abbattutosi sugli immobili a partire dal 2012, insomma, ha avuto i suoi effetti, e non poteva essere diversamente. L’Ici pesava per 9 miliardi di euro annui, l’Imu e la Tasi ne valgono circa 20/21 (dopo l’eliminazione dell’imposta sull’abitazione principale, con esclusione delle abitazioni in A1, A8 e A9). E se si aggiunge la Tari (rifiuti) – che in molti Paesi è compresa nell’imposta locale immobiliare – il conto arriva a più di 30 miliardi.
Naturalmente, i due fenomeni evidenziati – rinunce alla proprietà e aumento dei ruderi – non sono la regola (anche se al di fuori dei centri medi e grandi la situazione è davvero critica). Tuttavia, il loro apparire avrebbe dovuto convincere la politica della necessità di intervenire. Se quella è la punta dell’iceberg, infatti, non è difficile immaginare che il resto del comparto non sia in salute. E infatti il crollo generalizzato dei valori degli immobili è una realtà che ci distingue in negativo in Europa, per nulla mitigata da qualche annuncio di recupero nel numero di compravendite (che sono per lo più compra-svendite).
E allora? Che fare? Dobbiamo rassegnarci a considerare gli immobili come un peso? No di certo. Possiamo agire. Occorre rimuovere i vincoli che impediscono al settore di essere motore di sviluppo dell’economia, incentivando l’investimento nell’immobiliare da parte di famiglie e imprese.
L’onere tributario sul comparto deve essere certamente ridotto e reso equo. In sede locale va previsto un vero tributo sui servizi, deducibile dal reddito per tutti (come è in molti Paesi) e a carico di colui che occupa il bene, proprietario o inquilino che sia (in ossequio al buonsenso, oltre che in coerenza con quanto previsto all’estero). I locali commerciali devono essere salvati dalla condanna all’abbandono, attraverso l’introduzione di una cedolare secca sulla locazione di questi immobili (che nel settore abitativo è un successo) e mediante sgravi per le tasse comunali, con esenzione in caso di sfitto. Vanno stabilizzati gli incentivi per gli interventi di manutenzione, riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio, oltre che stimolata la rigenerazione urbana. È necessario fornire ai locatori garanzie di rientrare in possesso dell’immobile in tempi certi in caso di morosità o a fine contratto. Occorre favorire lo sviluppo del turismo attraverso la proprietà immobiliare diffusa, così valorizzando anche il nostro esteso patrimonio di interesse storico-artistico.
Bisogna intervenire e bisogna farlo presto.

Giorgio Spaziani Testa
Presidente Confedilizia

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Convegno su “Obbligazioni condominiali morosità e riscossione dei crediti”

Il 21 marzo, a Palazzo Lercari Parodi, si è tenuto il convegno su “Obbligazioni condominiali morosità e riscossione dei crediti”, argomento principale la tutela degli interessi generali della proprietà edilizia e dei diritti dei proprietari di casa nonché l’assistenza agli stessi attraverso la prestazione di servizi di consulenza in tutte le materie direttamente o indirettamente connesse agli immobili.

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Speciale Confedilizia TG

Sul canale Youtube di Confedilizia è disponibile lo speciale di CONFEDILIZIA TG, dedicato alla Conferenza organizzativa dello scorso gennaio.

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I partiti e la casa, guida di Confedilizia

Conoscere per deliberare

In vista delle elezioni, Confedilizia ha predisposto una guida illustrativa degli impegni in materia di casa e immobiliare dei maggiori partiti che si presentano alle elezioni.
La guida – disponibile sul sito www.confedilizia.it – è stata realizzata tenendo presenti i programmi delle coalizioni e dei singoli partiti nonché le dichiarazioni degli esponenti politici che hanno partecipato, nella sede di Confedilizia, al ciclo di video-interviste “Il mondo immobiliare incontra la politica”.
Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, ha dichiarato: “L’intento della nostra iniziativa è il medesimo che ci ha animato quando abbiamo dato vita al ciclo di video-interviste con i rappresentanti dei partiti. Con le video-interviste – trasmesse in diretta e tuttora visionabili sul sito di Confedilizia e su quello di Radio Radicale – abbiamo voluto dare a tutti la possibilità di ascoltare, dalla viva voce dei candidati, il pensiero delle varie forze politiche sui temi dell’immobiliare. Con questa guida vogliamo offrire uno strumento di conoscenza in più, una selezione di impegni di interesse per il mondo immobiliare, come esposti nei programmi ufficiali o nelle stesse video-interviste. Quanto alla nostra posizione, è racchiusa nel Manifesto di 10 proposte per il rilancio del settore immobiliare che abbiamo posto all’attenzione della politica insieme con le altre associazioni del comparto, anch’esso a disposizione di tutti sul nostro sito”.

Qui tutte le video-interviste: www.confedilizia.it/elezioni-2018
Qui il Manifesto: www.confedilizia.it/conferenza-stampa-15-2-2018

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Commissione tributaria provinciale e contratto di locazione con clausola penale

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CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA

00187 ROMA · Via Borgognona, 47 · Tel. 06.679.34.89 (r.a.) – 06.699.42.495 (r.a.) · Fax 06.679.34.47 – 06.679.60.51

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Alle Federazioni regionali
Alle Associazioni territoriali
Alle Delegazioni delle Associazioni territoriali

Facendo seguito alla nostra mail dell’8.1.2018 – con la quale abbiamo segnalato che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle entrate hanno iniziato a richiedere al locatore, con avviso di liquidazione, l’imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro, oltre sanzioniinteressi e spese di notifica) qualora nel contratto di locazione, a suo tempo registrato, sia presente una clausola penale (applicando in via analogica quanto previsto per la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva) – trasmettiamo un’importante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta di registro per la clausola penale presente nel contratto di locazione.

Nella decisione che trovate allegata QUI , il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso del contribuente – dopo aver ricordato che la pattuizione contenuta nel contratto, riferita all’evento di “morosità” e regolamentante le condizioni di “sanzionamento pecuniario” (interessi dovuti) in caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione, è una prassi nei contratti di locazione – ha precisato che tale clausola è solo una penalità che attiene alla determinazione degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del canone e che “di per sé non è una clausola che possa considerarsi sospensiva” e quindi soggetta a tassazione ex art. 27 d.p.r. n. 131/1986.

Nella sentenza di accoglimento del ricorso, la Commissione, annullando l’avviso di liquidazione impugnato, ha anche condannato l’Ufficio delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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