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Written by APE Genova

Case occupate e risarcimenti: buone notizie per 207 genovesi

Una svolta importante la sentenza della Corte di Cassazione che questa settimana ha valutato una sentenza della Corte d’Appello civile di Trieste, i cui giudici avevano negato il risarcimento alla società proprietaria di un immobile occupato; gli ermellini hanno al contrario riconosciuto il diritto ai proprietari di case occupate di essere sempre risarciti, senza la necessità di produrre prove a dimostrare il danno subito.

La nuova sentenza dispone così un nuovo appello per calcolare e liquidare il risarcimento alla parte lesa. La decisione della Cassazione potrebbe essere un punto di svolta per le occupazioni abusive di case private. La notizia, riportata dal Messaggero nei giorni scorsi, evidenzia come la Corte si sia concentrata sull’impostazione sbagliata della sentenza d’appello triestina.

Il secondo grado giudizio aveva decretato infatti che il danno di occupazione illegittima è superato solo se si accerta che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell’immobile
Secondo la Cassazione invece i proprietari non devono dimostrare la loro volontà di mettere a reddito il bene immobile, a prescindere che intendano affittarlo, utilizzarlo o venderlo. Poiché in questo caso la parte lesa era una società con la locazione di immobili nel proprio oggetto sociale, risulta evidente che abbia avuto un danno dall’occupazione abusiva, danno che ora deve essere risarcito.

Contestata quindi la sentenza della Corte d’appello civile di Trieste, che malgrado il danno in “re ipsa” aveva osservato una «carenza probatoria in merito all’interesse dei proprietari rispetto alla sussistenza di un diverso utilizzo fruttifero dei medesimi, incorrendo in un manifesto errore di interpretazione della giurisprudenza più recente in materia, con conseguente contraddizione».

La Cassazione decreta invece che la valutazione del risarcimento danni, se il danno non può essere “provato”, può basarsi sul parametro dei canoni di locazione del mercato.

La sentenza della Cassazione potrebbe essere significativa anche per i 207 genovesi proprietari di case occupate abusivamente.
Una buona notizia per tutti, commenta Vincenzo Nasini, presidente Ape Confedilizia Genova:

«Al di là del l’importante principio sancito la pronuncia costituisce una forte affermazione della tutela del proprietario contro le occupazioni abusive. Anche in città le situazioni del genere non mancano».

Secondo Confedilizia nel capoluogo ligure si riscontrano 207 casi di abitazioni occupate abusivamente, alcuni dei quali si trascinano da anni.

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Written by APE Genova

Case occupate: svolta della Corte di Cassazione

“I proprietari delle case occupate abusivamente vanno sempre risarciti“.

La decisione della Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’appello civile di Trieste in materia di risarcimenti.
La Corte di Cassazione ha indetto un nuovo appello perché venga calcolato e liquidato il risarcimento alla parte lesa: la società in questione aveva nel suo oggetto sociale la locazione d’immobile e con l’occupazione indebita aveva perduto il diritto di godimento del bene.

L’avv. Vincenzo Nasini, vice presidente di Confedilizia Nazionale e presidente di APE Confedilizia Genova e Provincia, si esprime sulla vicenda, sottolineando come, al di là dell’importante principio sancito, la pronuncia costituisca una forte affermazione della tutela del proprietario contro le occupazioni abusive.

Secondo la Corte d’appello civile triestina il danno di occupazione illegittima è superato quando si accerti che il proprietario si è intenzionalmente disinteressato dell’immobile. Per i giudici della Cassazione invece i titolari del bene non dovevano produrre alcun accertamento sulla volontà di affittarlo, utilizzarlo o venderlo. Nel testo della sentenza si sottolinea come si sia posto l’accento sull’impostazione sbagliata:

“nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”.

 

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