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Commissione tributaria provinciale e contratto di locazione con clausola penale

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Facendo seguito alla nostra mail dell’8.1.2018 – con la quale abbiamo segnalato che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle entrate hanno iniziato a richiedere al locatore, con avviso di liquidazione, l’imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro, oltre sanzioniinteressi e spese di notifica) qualora nel contratto di locazione, a suo tempo registrato, sia presente una clausola penale (applicando in via analogica quanto previsto per la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva) – trasmettiamo un’importante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta di registro per la clausola penale presente nel contratto di locazione.

Nella decisione che trovate allegata QUI , il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso del contribuente – dopo aver ricordato che la pattuizione contenuta nel contratto, riferita all’evento di “morosità” e regolamentante le condizioni di “sanzionamento pecuniario” (interessi dovuti) in caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione, è una prassi nei contratti di locazione – ha precisato che tale clausola è solo una penalità che attiene alla determinazione degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del canone e che “di per sé non è una clausola che possa considerarsi sospensiva” e quindi soggetta a tassazione ex art. 27 d.p.r. n. 131/1986.

Nella sentenza di accoglimento del ricorso, la Commissione, annullando l’avviso di liquidazione impugnato, ha anche condannato l’Ufficio delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.

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