direttiva case green Confedilizia contro Governo
Written by APE Genova

NOVITA’ PER LE COMUNICAZIONI DI PROROGA NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Niente più sanzioni a chi omette o ritarda la comunicazione di proroga per i contratti di locazione in regime di cedolare secca.

Semplificazione fiscale: dal 30/6/2019, l’articolo 3-bis del Dl 34, aggiunto dalla legge 58/2019, prevede la NON applicazione di sanzioni per la tardiva o omessa comunicazione della proroga del contratto di locazione con regime della cedolare secca.

Mentre rimangono ancora in vigore tutti gli adempimenti per la registrazione del contratto di locazione comprese le relative sanzioni da applicare per l’omesso o ritardo nella registrazione.

 

Written by APE Genova

CONTRATTI DI LOCAZIONE CONCORDATI: PROROGA BIENNALE E NON PIU’ TRIENNALE

La legge 431/98 articolo 2 comma 3 prevede la stipula del contratto di locazione a canone concordato o convenzionato e al comma 5,  per questa tipologia di contratti, indica una durata 3+2.

Da quando è entrata in vigore la legge, è subito nato il dubbio sul termine della proroga se dopo i 5 anni (3+2) il contratto si prorogasse di altri 2 o 3 anni.

L’incertezza era sorta con il comma 5 della stessa legge che recita: “….Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all’altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto si rinnova alle medesime condizioni”.

Il legislatore in sede di conversione del Dl 34/2019 (convertita in legge n. 58/2019) ha voluto chiarire che cosa si intendesse con “…il contratto si rinnova alle medesime condizioni” e a tal fine ha inserito l’articolo 19 bis titolandolo come “Norma di interpretazione autentica in materia di rinnovo dei contratti di locazione a canone agevolato”

Infatti l’articolo 19 bis recita:“Il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto e’ rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio.”

Quindi il contratto a canone concordato 3+2, decorsi i 5 anni si rinnova di due anni in due anni.

Il DL 34/2019 convertito in legge n. 58/2019,  è già stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 29/06/2019 e di conseguenza è entrato in vigore il 30/06/2019.

Written by APE Genova

Commissione tributaria provinciale e contratto di locazione con clausola penale

logo APE confedilizia

CONFEDERAZIONE ITALIANA PROPRIETÀ EDILIZIA

00187 ROMA · Via Borgognona, 47 · Tel. 06.679.34.89 (r.a.) – 06.699.42.495 (r.a.) · Fax 06.679.34.47 – 06.679.60.51

www.confedilizia.it | www.confedilizia.eu | Chi siamo

Alle Federazioni regionali
Alle Associazioni territoriali
Alle Delegazioni delle Associazioni territoriali

Facendo seguito alla nostra mail dell’8.1.2018 – con la quale abbiamo segnalato che alcuni uffici locali dell’Agenzia delle entrate hanno iniziato a richiedere al locatore, con avviso di liquidazione, l’imposta di registro in misura fissa (pari a 200 euro, oltre sanzioniinteressi e spese di notifica) qualora nel contratto di locazione, a suo tempo registrato, sia presente una clausola penale (applicando in via analogica quanto previsto per la tassazione degli atti sottoposti a condizione sospensiva) – trasmettiamo un’importante sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di annullamento di un avviso di liquidazione di imposta di registro per la clausola penale presente nel contratto di locazione.

Nella decisione che trovate allegata QUI , il giudice amministrativo, accogliendo il ricorso del contribuente – dopo aver ricordato che la pattuizione contenuta nel contratto, riferita all’evento di “morosità” e regolamentante le condizioni di “sanzionamento pecuniario” (interessi dovuti) in caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione, è una prassi nei contratti di locazione – ha precisato che tale clausola è solo una penalità che attiene alla determinazione degli interessi applicabili in caso di ritardato pagamento del canone e che “di per sé non è una clausola che possa considerarsi sospensiva” e quindi soggetta a tassazione ex art. 27 d.p.r. n. 131/1986.

Nella sentenza di accoglimento del ricorso, la Commissione, annullando l’avviso di liquidazione impugnato, ha anche condannato l’Ufficio delle entrate al pagamento delle spese di giudizio.

L’Associazione riceve solo su appuntamento lunedì a venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00, per richieste e prenotazioni potete scrivere una mail a info@apegeconfedilizia.org o chiamare allo 010 565768 | 010 565 149


SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER IL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE OBBLIGATORIO PER AMMINISTRATORI CONDOMINIALI 24/25