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Regione Liguria e Case Vacanze, il giudizio di Ape Confedilizia Genova

Sulle case vacanza: bene la statistica della Regione, ma nel rispetto dei diritti e della privacy dei proprietari

La recente decisione di Regione Liguria, che ha approvato la delibera con la quale si dà avvio alla rilevazione statistica delle presenze turistiche anche negli appartamenti ammobiliati ad uso turistico (Aaut), in applicazione dell’art. 61 della L.R. 1/2024, viene commentata da Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova, la maggiore associazione di categoria dei proprietari di immobili:

«Ovviamente bisogna vedere le modalità di raccolta dei dati. Fondamentale l’esigenza di difesa della privacy dei proprietari coinvolti ai quali si dovrà comunque chiedere il consenso per evitare ricorsi al Garante. In definitiva lo sforzo per ottenere una visione più completa del turismo in Liguria può essere considerato un passo nella giusta direzione, ma è fondamentale mantenere un equilibrio tra la raccolta di dati accurati e il rispetto dei diritti e della privacy dei proprietari interessati».

Attualmente a livello regionale la rilevazione sulla presenza dei turisti era limitata alle strutture ricettive adesso si punta a contare anche gli appartamenti a uso turistico. Tenuto conto dell’elevato numero degli appartamenti censiti (oltre 34 mila in tutta la Liguria), le attività di raccolta statistica saranno organizzate per fasi per andare a regime entro il 2025. Saranno gli uffici della Regione che contatteranno di volta in volta i locatori degli appartamenti interessati per accompagnarli al corretto svolgimento degli adempimenti.

Genovesi rimborsi case occupate Cassazione Confedilizia Giornata del condominio
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14 maggio: un nuovo evento per gli amministratori di condominio

Martedì 14 maggio, alle ore 15,00 presso il salone di rappresentanza di BPER Banca in via Cassa di Risparmio 15 Genova, si terrà un evento dedicato in particolare agli amministratori di condominio.

VERRANNO AFFRONTATI I SEGUENTI TEMI:

  1. A dieci anni dall’entrata in vigore del DM 140/2014, novità in materia di aggiornamento degli amministratori di condominio
    avv. Vincenzo Nasini, Presidente di Ape Confedilizia Genova
  2. Situazione relativa alla direttiva “case green” e le problematiche inerenti al post SuperBonus
    avv. Giorgio Spaziani Testa, Presidente Confedilizia
  3. La normativa fiscale in tema di bonus edilizi con riferimento, anche, agli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche
    dott. Maurizio Pucci, Consulente fiscale di Ape Confedilizia Genova

Al termine delle relazioni verranno consegnati agli amministratori, in possesso dei requisiti, gli attestati di frequenza pluriennali dei corsi di formazione periodica organizzati da Ape Confedilizia Genova e attestato di fedeltà a coloro che amministrano condominii iscritti all’Associazione.
Un premio particolare verrà consegnato agli amministratori di condominio che hanno iscritto negli anni il maggior numero di condominii.

direttiva case green Confedilizia contro Governo
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Il Governo italiano ha votato contro la direttiva Case Green

Pochi minuti fa, in occasione della riunione dell’Ecofin, il Governo italiano ha votato contro la direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici (Epbd), meglio nota come direttiva ‘case green’.

È la scelta giusta. Pur attenuato, si tratta di un provvedimento ideologico, sbagliato e pericoloso.

La Confedilizia, fin dall’inizio (era il lontano 2021), ha portato avanti una battaglia quasi solitaria per contrastare l’impostazione dirigista e coercitiva della direttiva. Grazie al lavoro svolto dalla Confederazione a Roma e a Bruxelles, e all’impegno del Governo Meloni, sono state ottenute diverse modifiche significative. Si è passati dal divieto di vendere e locare gli immobili privi di determinate caratteristiche energetiche (prima bozza), all’obbligo di raggiungere specifiche classi energetiche entro ravvicinate date prestabilite (testo in discussione fino a pochi mesi fa), per arrivare alla stesura oggi definitiva, che impone agli Stati di raggiungere determinate riduzioni percentuali del consumo medio di energia degli immobili.

Nonostante i miglioramenti raggiunti, si tratta ancora di un testo non accettabile. In ogni caso, visto che è iniziato il festival delle categorie interessate ad ottenere lavoro facile a spese altrui, è importante chiarire agli italiani che nessun obbligo di intervento sugli immobili è ad oggi previsto. Solo il Governo potrebbe imporlo, recependo la direttiva. Ci sono due anni per farlo, ma noi confidiamo che l’Esecutivo e la maggioranza impieghino questo periodo di tempo impegnandosi con decisione per far sì che il provvedimento venga, al minimo, radicalmente modificato nella prossima legislatura europea.

Bisogna incentivare, come si è fatto negli ultimi anni in Italia, attività importanti come l’efficientamento energetico degli immobili e – ancora più prioritariamente – il loro miglioramento sismico. Ciò che non va fatto è adeguarsi all’ideologia green e alle lobby che la sostengono.

Giorgio Spaziani Testa
presidente di Confedilizia nazionale

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Il Consiglio Direttivo della Confedilizia conferma i ruoli di Giorgio Spaziani Testa e Vincenzo Nasini

Il 10 aprile si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo della Confedilizia. L’avvocato Giorgio Spaziani Testa è stato rieletto all’unanimità alla presidenza della Confedilizia, dimostrando il sostegno e la fiducia dei membri verso la sua persona e le sue competenze.

Questa rielezione sottolinea il riconoscimento del lavoro svolto da Spaziani Testa nel guidare la Confedilizia attraverso le sfide e le opportunità del settore immobiliare italiano. La sua vasta esperienza e la sua visione hanno contribuito in modo significativo a promuovere gli interessi degli associati e a garantire la tutela dei diritti nel settore immobiliare.

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha confermato per acclamazione il Vicepresidente nazionale, l’avvocato Vincenzo Nasini, per la terza volta consecutiva. Nasini, presidente di APE Confedilizia Genova e provincia, continua a rappresentare una figura di spicco all’interno della Confederazione, con il suo impegno e la sua dedizione a servire gli interessi degli associati.

Guardando al futuro, la Confedilizia si impegna a mantenere i suoi standard di eccellenza e a continuare a essere un punto di riferimento per il settore immobiliare italiano. Con una leadership forte e coesa, la Confederazione è pronta ad affrontare qualsiasi sfida e a cogliere le opportunità che il futuro riserva.

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Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.3.2024, n. 75, il decreto-legge 29.3.2024, n. 39, contenente “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Con tale provvedimento, in vigore dal 30 marzo scorso, è stata soppressa la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per le ipotesi residue ancora in essere a seguito delle modifiche recate dal decreto-legge n. 11 del 2023 e dal decreto-legge n. 212 del 2023. Ci si riferisce agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%; al superbonus (e bonus minori) su immobili danneggiati da eventi sismici nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici; al superbonus (e bonus minori) per gli immobili degli enti del terzo settore, degli Iacp comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Il decreto fa comunque salvo l’esercizio dell’opzione per gli immobili delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 6.4.2009 e dai terremoti avvenuti dal 24.8.2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni riservati per gli eventi sismici del 6.4.2009) e prevede (come accaduto con i decreti n. 11 e n. 212) delle nuove norme di salvezza. Sarà infatti ancora possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli enti del terzo settore, per gli Iacp comunque denominati e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali era ancora possibile l’esercizio di tali opzioni, ove in data antecedente al 30.3.2024:

· sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ex art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34/2020;

· sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la relativa Cila (in caso di condominii);

· sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ex art. 119 citato e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

· sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi del predetto art. 119;

· siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se trattasi di interventi diversi da quelli agevolati ex art. 119 e per i medesimi non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Anche per gli interventi sugli immobili terremotati ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020 (diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come sopra specificati) e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici, saranno possibili le opzioni, qualora sussistano le condizioni anzidette o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche al 75% per i quali le opzioni erano permesse ai sensi del decreto-legge n. 212/2023 (tra cui i lavori dei condominii, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa) sarà possibile avvalersi di tali opzioni per le spese sostenute dopo il 30.3.2024 limitatamente agli interventi per i quali, prima del 30 marzo, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario oppure, se non necessario, siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ciò che più rileva, tuttavia, è che il decreto dispone anche retroattivamente, prevedendo che le norme di salvezza introdotte dall’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11/2023 non si applichino – per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lett. a) e b), decreto-legge n. 11/2023 (tra i quali i condominii con delibera approvata e Cila presentata entro il 16.2.2023 nel caso di superbonus) – qualora alla data del 30.3.2024 non sia stata “sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Il provvedimento in commento, inoltre, elimina la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue. E, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, dispone che la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 sia consentita solo entro il 4 aprile 2024 (si veda il comunicato stampa di ieri). Lo stesso provvedimento introduce pure una nuova comunicazione obbligatoria da presentare, in caso di lavori agevolabili con superecobonus, all’Enea e, in caso di lavori agevolabili con supersismabonus, al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di mancato invio di tale comunicazione, è prevista una sanzione di 10.000 euro per gli interventi già iniziati o la decadenza dalle agevolazioni fiscali per quelli per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 119, comma 13-ter, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici) sia presentata a partire dalla data del 30.3.2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni anzidette saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono state disposte, infine, alcune limitazioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali per coloro che hanno debiti con l’Erario.

 

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
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