Giorgio Spaziani Testa Vincenzo Nasini a Genova APE Confedilizia Affitti brevi cedolare secca criticità consiglio direttivo
Written by APE Genova

Il Consiglio Direttivo della Confedilizia conferma i ruoli di Giorgio Spaziani Testa e Vincenzo Nasini

Il 10 aprile si è riunito a Roma il Consiglio Direttivo della Confedilizia. L’avvocato Giorgio Spaziani Testa è stato rieletto all’unanimità alla presidenza della Confedilizia, dimostrando il sostegno e la fiducia dei membri verso la sua persona e le sue competenze.

Questa rielezione sottolinea il riconoscimento del lavoro svolto da Spaziani Testa nel guidare la Confedilizia attraverso le sfide e le opportunità del settore immobiliare italiano. La sua vasta esperienza e la sua visione hanno contribuito in modo significativo a promuovere gli interessi degli associati e a garantire la tutela dei diritti nel settore immobiliare.

Inoltre, il Consiglio Direttivo ha confermato per acclamazione il Vicepresidente nazionale, l’avvocato Vincenzo Nasini, per la terza volta consecutiva. Nasini, presidente di APE Confedilizia Genova e provincia, continua a rappresentare una figura di spicco all’interno della Confederazione, con il suo impegno e la sua dedizione a servire gli interessi degli associati.

Guardando al futuro, la Confedilizia si impegna a mantenere i suoi standard di eccellenza e a continuare a essere un punto di riferimento per il settore immobiliare italiano. Con una leadership forte e coesa, la Confederazione è pronta ad affrontare qualsiasi sfida e a cogliere le opportunità che il futuro riserva.

caro affitti passa la mozione APE Confedilizia Genova agevolazioni fiscali
Written by APE Genova

Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali: Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39

Si segnala che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29.3.2024, n. 75, il decreto-legge 29.3.2024, n. 39, contenente “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.

Con tale provvedimento, in vigore dal 30 marzo scorso, è stata soppressa la possibilità di usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per le ipotesi residue ancora in essere a seguito delle modifiche recate dal decreto-legge n. 11 del 2023 e dal decreto-legge n. 212 del 2023. Ci si riferisce agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%; al superbonus (e bonus minori) su immobili danneggiati da eventi sismici nei Comuni dei territori colpiti da terremoti verificatisi dall’1.4.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici; al superbonus (e bonus minori) per gli immobili degli enti del terzo settore, degli Iacp comunque denominati e delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Il decreto fa comunque salvo l’esercizio dell’opzione per gli immobili delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dal sisma del 6.4.2009 e dai terremoti avvenuti dal 24.8.2016, nel limite di 400 milioni di euro per l’anno 2024 (di cui 70 milioni riservati per gli eventi sismici del 6.4.2009) e prevede (come accaduto con i decreti n. 11 e n. 212) delle nuove norme di salvezza. Sarà infatti ancora possibile usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura per gli enti del terzo settore, per gli Iacp comunque denominati e per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per i quali era ancora possibile l’esercizio di tali opzioni, ove in data antecedente al 30.3.2024:

· sia stata presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) ex art. 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34/2020;

· sia stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la relativa Cila (in caso di condominii);

· sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ex art. 119 citato e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;

· sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi del predetto art. 119;

· siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se trattasi di interventi diversi da quelli agevolati ex art. 119 e per i medesimi non sia prevista la presentazione di un titolo abilitativo.

Anche per gli interventi sugli immobili terremotati ex art. 119, comma 8-ter, d.l. n. 34/2020 (diversi da quelli delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria come sopra specificati) e sugli immobili danneggiati da specifici eventi metereologici, saranno possibili le opzioni, qualora sussistano le condizioni anzidette o sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Per quanto riguarda gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche al 75% per i quali le opzioni erano permesse ai sensi del decreto-legge n. 212/2023 (tra cui i lavori dei condominii, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa) sarà possibile avvalersi di tali opzioni per le spese sostenute dopo il 30.3.2024 limitatamente agli interventi per i quali, prima del 30 marzo, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario oppure, se non necessario, siano già iniziati i lavori o sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni e servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Ciò che più rileva, tuttavia, è che il decreto dispone anche retroattivamente, prevedendo che le norme di salvezza introdotte dall’art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 11/2023 non si applichino – per gli interventi di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lett. a) e b), decreto-legge n. 11/2023 (tra i quali i condominii con delibera approvata e Cila presentata entro il 16.2.2023 nel caso di superbonus) – qualora alla data del 30.3.2024 non sia stata “sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Il provvedimento in commento, inoltre, elimina la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione in bonis per le comunicazioni all’Agenzia delle entrate dell’esercizio delle opzioni di cui all’art. 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020, ivi incluse quelle relative alle cessioni delle rate residue. E, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, dispone che la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 sia consentita solo entro il 4 aprile 2024 (si veda il comunicato stampa di ieri). Lo stesso provvedimento introduce pure una nuova comunicazione obbligatoria da presentare, in caso di lavori agevolabili con superecobonus, all’Enea e, in caso di lavori agevolabili con supersismabonus, al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di mancato invio di tale comunicazione, è prevista una sanzione di 10.000 euro per gli interventi già iniziati o la decadenza dalle agevolazioni fiscali per quelli per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata ex art. 119, comma 13-ter, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici) sia presentata a partire dalla data del 30.3.2024.

Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni anzidette saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Sono state disposte, infine, alcune limitazioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali per coloro che hanno debiti con l’Erario.

 

Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39
www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2024-03-29&atto.codiceRedazionale=24G00059&elenco30giorni=true

superbonus scadenza 4 aprile sportello dedicato a Genova
Written by APE Genova

Superbonus, Confedilizia: entro il 4 aprile la Comunicazione alle Entrate

Entro giovedì prossimo, 4 aprile (il termine ordinario del 16 marzo è stato infatti così prorogato con un provvedimento delle Entrate), andrà inviata all’Agenzia delle entrate la comunicazione relativa all’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura relativamente alle spese sopportate nel 2023 per il superbonus e per gli altri bonus edilizi per i quali le opzioni sono possibili (ex art. 121, d.l. n. 34/2020, come convertito). La stessa proroga al 4 aprile 2024 è stata disposta anche per le opzioni relative alle rate residue non fruite delle detrazioni per bonus edilizi riferite alle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022.

Rispettare questa scadenza è di estrema importanza in quanto con il decreto-legge approvato la scorsa settimana, tra le altre strette disposte, è stata pure eliminata la possibilità di sanare un eventuale ritardo nell’invio delle comunicazioni in questione, utilizzando il meccanismo della remissione in bonis e pagando la sanzione di 250 euro.

Ape Confedilizia Genova, con il presidente Vincenzo Nasini, ricorda l’apertura di uno sportello dedicato, lo “Sportello post Superbonus” attivo nella sede genovese di Ape Confedilizia, in via XX Settembre 41: il servizio dedicato funzionerà poi tutti i mercoledì dalle 10 alle 12 (per info e prenotazioni telefono 010565149 oppure 010565768). Esperti in campo legale, fiscale e tecnico sono pronti a supportare i proprietari di casa e gli amministratori di condominio per ridurre al minimo i rischi e i danni in cui è possibile incorrere. Si ricorda che con lo stesso decreto citato in premessa è stato anche disposto che, al fine di acquisire tempestivamente le informazioni necessarie per il monitoraggio dell’ammontare dei crediti derivanti dalle opzioni per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, la sostituzione delle predette comunicazioni inviate dall’1 al 4 aprile 2024 è consentita solo entro il 4 aprile 2024.

Sempre entro giovedì prossimo, 4 aprile, l’amministratore di condominio dovrà, ai fini della dichiarazione precompilata, inviare all’Agenzia delle entrate la comunicazione contenente i dati relativi alle spese sostenute nel 2023 per lavori sulle parti comuni degli edifici (interventi di recupero del patrimonio edilizio, antisismici e di riqualificazione energetica; superamento ed eliminazione di barriere architettoniche; acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici per l’arredo delle parti comuni, bonus “verde”, superbonus) con indicazione delle quote di spesa imputate ai singoli condòmini. Nella comunicazione deve essere specificato se la detrazione sia stata oggetto di cessioni di credito o dello sconto in fattura. Quest’anno, con il provvedimento dell’Agenzia che ha disposto la proroga del termine al 4 aprile 2024 è stato anche previsto l’esonero dalla trasmissione dei dati esclusivamente nel caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, la totalità dei condòmini abbia optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto.

Sulla base dei dati pubblicati da Enea, il totale dei lavori realizzati ammessi a detrazione è pari al 92,9% per gli edifici unifamiliari e al 94,7% per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. In Liguria i numeri sono in linea: di 6.502 edifici, per un totale di un miliardo e mezzo di euro di investimenti, e i lavori sono stati ultimati al 78% per 1 miliardo e 170 milioni circa.

Assemblea Soci Annuale Confedilizia APE
Written by APE Genova

Convocazione Assemblea Soci 2024

La S.V. è invitata all’Assemblea dei Soci dell’Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Genova, convocata presso la sede sociale Via XX Settembre 41/5°piano, Mercoledì 17 aprile 2024 alle ore 12,30 in prima convocazione e Giovedì 18 aprile 2024 alle ore 15.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1-  Relazione del Presidente sull’attività svolta nell’anno 2023 e     sulle prospettive per l’anno   2024

2 – Rendiconto esercizio finanziario 2023

3 – Relazione Tesoriere e Relazione Revisori dei Conti

4 – Preventivo esercizio finanziario 2024

5 – Elezione Consiglio Direttivo triennio 2024/2027

6 – Elezione Collegio Revisori dei conti triennio 2024/2027

7 – Elezione Collegio dei Probiviri triennio 2024/2027

8 – Varie ed eventuali

Con i più cordiali saluti
Il Presidente
Vincenzo Nasini

 

 

Avviso ai sensi dell’art. 9 dello Statuto dell’Associazione

Nasini e Prato sugli espropri per le nuove opere pubbliche a Genova e Liguria Ape Confedilizia tutela i proprietari
Written by APE Genova

Grandi opere ed espropri a Genova e in Liguria: risarcimenti e difesa dei diritti dei proprietari. Ape Confedilizia pronta a incontrare i Comitati

La città di Genova e la Liguria i generale, grazie anche ai finanziamenti del Pnrr, nei prossimi mesi vedranno la continuazione o l’avvio di importanti cantieri per nuove grandi opere. Nel capoluogo e nel suo hinterland il Terzo Valico, la Gronda, il tunnel sub portuale e lo Skymetro. A Ponente si apriranno i lavori per la nuova tratta Andora Finale nel Savonese e l’Aurelia bis. Nello Spezzino il nuovo Water front e le opere portuali, nella Riviera di Levante il depuratore di Chiavari e il tunnel della Fontanabuona.

La Liguria sarà un grande cantiere, ma spesso i cantieri insisteranno su aree urbanizzate e rischiano di danneggiare i proprietari, con espropri e attività di cantieri. Temi che spesso la politica dimentica, ma che invece ci vedono in primo piano. Ape Confedilizia è a difesa delle prerogative e dei diritti della proprietà immobiliare. Per Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova e vicepresidente nazionale di Confedilizia, e per Paolo Prato, presidente Federazione Ligure della Proprietà edilizia:

«La nostra associazione storica dei Proprietari Case non entra nel merito delle scelte fatte e nelle questioni amministrative e pubblicistiche relative alle nuove opere. Pone, invece, la questione della tutela del diritto di proprietà e degli indennizzi che spettano ai proprietari degli immobili ad uso abitativo e dei terreni che stanno per essere espropriati o anche di quelli che, seppur in assenza di esproprio, subiranno gravi disagi per l’avvio dei cantieri e una forte perdita di valore economico a causa della vicinanza alle nuove opere pubbliche».

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il proprietario che subisce la perdita di utilità per effetto della legittima costruzione di un’opera pubblica deve essere interamente indennizzato dalla collettività per la perdita subita. Tuttavia, i proprietari di immobili che sono coinvolti spesso non sono adeguatamente informati circa i tempi di realizzazione, che molto spesso si allungano, sui i dettagli dei nuovi tracciati, e non vi è trasparenza e condivisione sul piano per gli indennizzi che spettano ai privati danneggiati. Per Nasini e Prato tutto ciò è inaccettabile e rischia di far deflagrare la situazione in costosi contenziosi giudiziali come spesso accade su tutto il territorio nazionale.

«Al fine di tutelare i proprietari di immobili siti nelle vicinanze delle nuove opere Ape Genova ha avviato uno sportello con l’obiettivo di fornire un’informativa adeguata ai proprietari di immobili che hanno subito o subiranno l’esproprio o i danni temporanei conseguenti alla cantierizzazione e a quelli permanenti dopo la messa in esercizio delle nuove opere pubbliche sui loro diritti. Ma non ci limiteremo a metterci al servizio dei nostri soci e della proprietà. Siamo pronti a incontrare i Comitati che stanno sorgendo un po’ ovunque, composti spesso da residenti e nostri associati. Sempre con la finalità di salvaguardare i diritti delle persone e non certo per dare giudizi di merito. Così come abbiamo sempre fatto noi parliamo con tutti, ma prima di tutto con chi deve difendere la proprietà immobiliare» – concludono Nasini e Prato.

A Genova lo sportello osserverà il seguente orario: il martedì dalle 14:00 alle 16:00 presso la Sede di Ape Genova, Via XX Settembre 41. Per segnalare richieste e appuntamenti: 010565149, 010565768.

1 2 3 57

L’Associazione riceve solo su appuntamento lunedì a mercoledì dalle ore 9 alle ore 17, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, per richieste e prenotazioni potete scrivere una mail a apege@apegeconfedilizia.org o chiamare allo 010 565768 | 010 565 149


Sono APERTE LE ISCRIZIONI per il Corso per Amministratori di formazione periodica