Superbonus Cila e altre novità APE Confedilizia Genova
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Superbonus: Cila e altre novità

Mercoledì 29 settembre, dalle ore 17 alle ore 18,30, si terrà un convegno on-line per illustrare gli aspetti tecnici e fiscali relativi alla Cila e alle altre novità del superbonus 110%.

L’evento è libero e potrà essere seguito accedendo alla home page del sito https://www.confedilizia.it/superbonus-cila-e-altre-novita-29-9-21/ oppure tramite Facebook (https://www.facebook.com/Confedilizia) o il canale Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=Z8eAzihQh84) di Confedilizia.

Interverranno, oltre al presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, l’ing. Andrea Barocci, presidente ISI-Ingegneria Sismica Italiana, il dott. Andrea Cartosio, componente del Coordinamento tributario Confedilizia, e l’ing. Lorenzo Balsamelli, componente del Coordinamento tecnico Confedilizia. Coordinerà i lavori il responsabile del Centro studi di Confedilizia Antonio Nucera.

Vincenzo Nasini Presidente APE Confedilizia morosità rateizzare
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Superbonus: ostacoli da rimuovere e scarso appeal dei genovesi

Tra i problemi la doppia conformità, la questione delle verande, la “discriminazione catastale”

Sulla base dei dati ANCE, associazione costruttori edili, Genova e la Liguria non sembrano avere un grosso interesse per il Superbonus e comunque i volumi che al momento genera il provvedimento non sono consistenti ed il fatto non può addebitarsi solo alla particolarità dell’edificato ligure o alla mole di vincoli che coprono la Regione.

«Esiste un modo per cercare di ovviare a questo problema e provare a cogliere un’occasione che altre Regioni stanno cogliendo in maniera esemplare? – si chiede il presidente di Ape Confedilizia Genova e vice presidente nazionale, Vincenzo Nasini – noi abbiamo detto fin dall’inizio oltre a prorogare bisogna semplificare e ampliare l’ambito di applicazione agli A1 A8 e altre categorie escluse».

Di certo a un anno dall’introduzione del superbonus del 110 per cento, troppi ostacoli e complicazioni bloccano ancora l’avvio dei lavori nella stragrande maggioranza dei condominii. È quanto denuncia Confedilizia sulla base delle segnalazioni ricevute dalle sue oltre 200 sedi territoriali presenti in tutta Italia, a loro volta in contatto quotidiano con proprietari di casa e amministratori di condominio.

«Proprietari e amministratori lamentano, anzitutto, i problemi che comporta l’obbligo di attestare la doppia conformità urbanistico/edilizia (al momento della costruzione e al momento dell’effettuazione dei lavori) dell’immobile oggetto degli interventi: per avere accesso alla documentazione depositata presso gli uffici comunali occorrono mesi, specie nelle grandi città (situazione aggravata dal lavoro a distanza), e le volte in cui si riesce ad ottenerla, spesso è frammentaria e comunque non sufficiente» – continua la nota di Confedilizia.

C’è poi il noto problema delle verande sui balconi di proprietà privata: interventi di chiusura eseguiti, nel corso del tempo, da singoli condòmini che, nonostante insistano su parti esclusive, possono pregiudicare l’accesso al superbonus a tutto il condominio perché comunque incidenti sulla facciata condominiale, che è parte comune. Sarebbe necessario precisare che tali strutture realizzate su spazi privati, anche quando interessino la facciata, non precludono l’utilizzo del superbonus all’intero condominio.

Serie difficoltà vengono anche registrate per la cessione del credito, a causa, per lo più, di richieste ultronee di documentazione. Per Confedilizia occorre dunque intervenire con importanti semplificazioni. Così come imprescindibile è prevedere una durata che agevoli la fruizione del superbonus da parte di chi finora, anche per le ragioni esposte, non ha potuto avervi accesso.

«D’altro lato, un legislatore avvertito si preoccuperebbe di apportare a questo strumento anche alcuni miglioramenti e razionalizzazioni, come – a titolo di esempio – l’eliminazione della discriminazione di una parte degli immobili (quelli delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, quelli delle società, quelli non residenziali), l’estensione del superbonus ai compensi degli amministratori condominiali e di alcuni professionisti, l’attribuzione al beneficiario della detrazione della possibilità di trasformarla per sé stesso in credito d’imposta».

Sul punto anche il presidente nazionale Giorgio Spaziani Testa è stato molto chiaro:

«Il problema del superbonus non è solo quello della sua durata, anche se Confedilizia, conoscendo da vicino la realtà del condominio, rilevò già nel maggio del 2020 che sarebbe stato necessario prevederlo almeno fino a tutto il 2022 (obiettivo ancora non raggiunto). Il superbonus funzionerà se saranno superate le complicazioni e le limitazioni che lo caratterizzano e se sarà migliorato. Solo così potrà essere ottenuto lo scopo principale che una misura del genere deve avere, che è quello di rendere il nostro patrimonio immobiliare più sicuro sul piano antisismico (elemento troppo spesso dimenticato) e più efficiente dal punto di vista energetico».

Vincenzo Nasini Presidente APE Confedilizia Genova apertura sportello per chi è danneggiato da opere pubbliche
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SUPERBONUS: arrivano i codici. L’interesse dei genovesi

SUPERBONUS E SISMABONUS, DA INIZIO ANNO ATTIVI I CODICI TRIBUTI. NASINI: «MOLTI I GENOVESI CHE PUNTANO SUI BONUS»

Mentre riprende l’attività del nuovo sportello “Superbonus 110%” di Ape Confedilizia, la maggiore associazione di categoria dei proprietari edilizi, l’associazione fa sapere che sono stati attivati i codici tributo istituiti a seguito dell’approvazione del Decreto Rilancio.

«Genova è una città più reattive rispetto ai provvedimenti previsti dal Decreto – spiega Vincenzo Nasini, presidente di Ape Confedilizia Genova– adesso si fa un passo avanti fondamentale, con la pubblicazione dei codici tributo, che permettono l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti relativi alle detrazioni cedute e agli sconti praticati ai sensi dell’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».

La norma prevede che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per gli interventi elencati al comma 2 del medesimo articolo possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le suddette opzioni possono essere esercitate in relazione alle spese sostenute per interventi di: recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica (ecobonus e superbonus), adozione di misure antisismiche(sismabonus), recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (bonus facciate), installazione di impianti fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Per la compensazione dei crediti d’imposta in argomento, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “6921” denominato “SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6922” denominato “ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6923” denominato “SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6924” denominato “COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6925” denominato “BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”;
  • “6926” denominato “RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121 DL n. 34/2020”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.

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L’Associazione riceve solo su appuntamento lunedì a mercoledì dalle ore 9 alle ore 17, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13, per richieste e prenotazioni potete scrivere una mail a apege@apegeconfedilizia.org o chiamare allo 010 565768 | 010 565 149


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